01.Abiti da sposa, sposo e damigelle da cerimonia
02.Accessori e intimo sposa/sposo
03.Acconciature, trucco, parrucchieri
04.Addio al nubilato/celibato
05.Agenzie di spettacolo, intrattenimento per bambini ai mat ...
06.Bouquet e addobbi floreali
07.Catering
08.Centri di bellezza/relax/fitness
09.Corsi di ballo
10.Fedi e gioieli
11.Fotografi e video riprese
12.Fuochi d'artificio,iluminazione architetturale
13.Inviti, partecipazioni e bomboniere
14.Liste nozze, arredamenti casa e complementi
15.Luogo del ricevimento,ristoranti,ville,castelli
16.Musica e intrattenimento
17.Noleggio auto/carozze/autobus
18.Noleggio gazebo/tensostrutture/arredi per matrimonio
19.Proposte originali(palloncini,picioni,sculture di ghiacci ...
20.Torte e confetti
21.Viaggio di nozze
22.Wedding planner/organizzazione matrimoni
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MATRIMONIO CON RITO CIVILE

celebrato da un Ufficiale di Stato Civile. Queste formalità avranno il fine di accertare l’effettivo stato di libertà da vincoli di precedenti matrimoni e la reale consapevolezza di entrambi gli interessati. La cerimonia si svolge nella sala comunale apposita per le celebrazioni civili, in presenza del sindaco o di un suo delegato si svolge il rito civile. La sposa di solito preferisce per l'occasione un abito con gonna corta e borsetta, anche un tailleur (in seta, cady o matelassé) si presta all'occasione, nessun velo, il bouquet è accettabile.
Innanzitutto una volta presa la decisione dovrete fissare la data del vostro matrimonio, nella scelta tenete conto del fatto che almeno due mesi prima della celebrazione dovrete avanzare la “richiesta formale di pubblicazioni” .
Occorre che i due fidanzati, circa due mesi prima del matrimonio, devono presentarsi con la propria carta d'identita presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, per firmare la richiesta/aprire la pratica (un modulo prestampato da compilare (con i dati personali degli sposi) o una dichiarazione su carta semplice in cui i due sposi afirmano di volersi sposare. Si chiede l'appuntamento per la promessa di matrimonio .
Dopo aver consegnato questi documenti verra fissato un appuntamneto ai futuri sposi e a 2 testimoni con l'ufficiale giuridiziario.I testimoni possono essere anche gli stessi che presenzieranno al matrimonio.
A questo punto tutto è pronto per il Consenso.Il giorno del giuramento i futuri sposi, il testimone e il genitore , (entrambi muniti di un documento di identità valido), si recheranno insieme all’Ufficio Matrimonio muniti di tutti i documenti richiesti in corso di validità, i documenti di identità non scaduti, un modulo da acquistare alla cassa circoscrizionale il cui prezzo varia a seconda del tipo di matrimonio (religioso, civile, celebrato fuori circoscrizione…), un modulo rilasciato dalla parrocchia di appartenenza in caso di matrimonio religioso, 1 marca da bollo da Euro 11,00 e 1 marca comunale da 70,00 centesimi di Euro per la “dichiarazione di non – consanguignità”.In assenza del genitore occorre una copia integrale dell'atto di nascita, rilasciata dal comune di nascita, tale documento si richiede o personalmente o tramite un parente munito di un documento di identità del richiedente. In alcuni casi particolari (da leggere "casi particolari) tuttavia, è necessario che si consegnino altri documenti insieme a quelli sin ora menzionati. Effettuato il giuramento, i futuri sposi, alla presenza di 2 testimoni (non necessariamente quelli scelti per il giorno del rito matrimoniale), dovranno infine firmare la Richiesta delle Pubblicazioni :
Il Codice Civile detta delle regole precise cui, i futuri sposi, debbono necessariamente conformarsi prima di contrarre regolare matrimonio; prima fra tutte, la necessità di affissare le Pubblicazioni di Matrimonio, che resteranno affisse nella Casa comunale (nei comuni di residenza di entrambi gli sposi); per almeno 8 giorni consecutivi comprendenti le 2 domeniche successive e 3 gg di deposito, affinché, rendendo appunto pubblica la volontà delle due persone che intendono contrarre valido matrimonio, chiunque abbia interesse ad opporsi a tale celebrazione, possa farlo nei tempi utili:
• Art. 93 c.c.: Pubblicazione : “La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile. La pubblicazione consiste nell’affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L’atto civile deve indicare il nome del padre e il nome e cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione”.
• Art. 94 c.c.: Luogo della pubblicazione : “ La pubblicazione deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza. L’ufficiale dello stato civile cui ridomanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all’ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell’eseguita pubblicazione”.
• Art. 95 c.c.: Durata della pubblicazione : “L’atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive”.
• Art. 96 c.c.: Richiesta della pubblicazione :“La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ha da essi ricevuto speciale incarico”.
• Art. 99 c.c.: Termine per la celebrazione del matrimonio : “Il Matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se il matrimonio non celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta”.
Successivamente, viene quindi rilasciato dal Comune un certificato di avvenuta pubblicazione, dopo quattro giorni otterranno il "nulla osta" al matrimonio ,che verrà consegnato all’Ufficiale dello Stato Civile per fissare la data del matrimonio che, dovrà essere esclusivamente celebrato nella casa comunale entro 180 gg. pena la decadenza di validità dei certificati
7. Il Regime patrimoniale scelto dai futuri coniugi: In base alla nota Legge di riforma del Diritto di Famiglia (Legge 19 maggio 1975, n. 151), con la celebrazione del matrimonio secondo il rito civile, viene automaticamente deciso anche il rito patrimoniale dei futuri coniugi.
La regola prevista dalla nuova normativa di legge prevede che, qualora non venga fatta alcuna richiesta specifica, risulterà implicito che il regime patrimoniale dei coniugi sarà quello della comunione dei beni, in base al quale, tutti i beni acquistati dai nubendi dalla data della celebrazione del matrimonio in poi, rientrano nella proprietà di entrambi in modo tale che i medesimi, possano amministrarli con uguaglianza di poteri. Da tale regime restano invece esclusi i beni acquisiti precedentemente oppure ricevuti in base agli istituti giuridici della donazione o dell’eredità da uno dei due coniugi.
Se invece si intende seguire il regime della separazione dei beni in base al quale, ognuno dei due futuri sposi mantiene la proprietà propri beni, a prescindere dal fatto che gli stessi siano stati acquisiti prima o dopo il matrimonio, bisognerà comunicarlo durante la celebrazione del rito davanti all’Ufficiale dello stato civile, non operando più in automatico tale regime a seguito, della riforma legislativa del ’75. La scelta effettuata resta comunque suscettibile di modifica anche ad avvenuta celebrazione nuziale; sarà sempre possibile passare da un regime all’altro, attraverso la stipula formale di un atto notarile.
L’arrivo in municipio dei futuri sposi deve avvenire in perfetto orario, non essendo tollerato alcun ritardo, neppure per la sposa! La sposa, deve giungere al braccio del padre, procedendo nella sala in cui lo sposo l’attende accanto al tavolo dell’officiante (il sindaco in persona oppure, un ufficiale di stato civile) con gli invitati la cui disposizione, segue la regola classica (a destra, quelli dello sposo; a sinistra, quelli della sposa). Il rito, come accennavamo,è piuttosto breve (in genere, non più di 15 – 20 minuti in tutto), e nel complesso comprende:
1. La lettura degli articoli del Codice civile da parte dell’officiante :
• Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi. : “Con il matrimonio il marito e la moglie
acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri (Cost. artt. 29, 30). Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.
Art. 143 bis Cognome della moglie. "La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze."
• Art. 144 Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia : "Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia: “I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato”.
Art. 145 Intervento del giudice. In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata. Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia. • Art. 147 Doveri verso i figli : "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di
mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli."
Art. 148 Concorso negli oneri. I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su
istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Il decreto notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo (Cod. Proc. Civ. 474), ma le parti ed il terzo debitore, possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.
2. La classica domanda di rito: (“ Vuoi tu….”), seguita dalla risposta degli sposi;
3. Il tradizionale scambio degli anelli nuziali;
4. La firma dei registri da parte degli sposi e, quindi, dei rispettivi testimoni;
5. Un breve discorso augurale da parte dell’autorità comunale che ha celebrato la cerimonia.

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