Il matrimonio obbliga i genitori a mantenere, istruire ed educare i figli, nel
rispetto delle loro aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali (art. 147 c.c.).
I genitori devono contribuire al mantenimento della prole in proporzione alle loro
sostanze.
Qualora gli stessi siano privi di mezzi sufficienti diretti ad assolvere gli obblighi
suddetti, l'obbligo investe gli ascendenti legittimi o naturali (cioè i nonni).
In mancanza di attivazione da parte del genitore obbligato o di coloro che sono
tenuti per legge ad adempiere, è possibile rivolgersi al Presidente del tribunale,
per ottenere i provvedimenti idonei a tutelare gli interessi propri della prole (art.
148,2° co. c.c.). Tali provvedimenti sono comunque, modificabili e revocabili.
- Articolo 29 della Costituzione.La Repubblica riconosce i diritti della
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato
sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a
garanzia dell'unità familiare.
- Articolo 30 della Costituzione.E` dovere e diritto dei genitori
mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi
di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La
legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le
norme e i limiti per la ricerca della paternit.
- Articolo 147 Doveri verso i figliIl matrimonio impone ad ambedue i
coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Tali articoli vengono
anche letti al termine della cerimonia religiosa, con la sola differenza che a
declamarli è il sacerdote officiante.
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