TIPI DI MATRIMONI
I.Matrimonio contratto con rito esclusivamente religioso I requisiti richiesti
per la celebrazione del matrimonio religioso sono diversi da quelli previsti per
contrarre il vincolo civile, così come differenti sono le cause di invalidità. La
disciplina relativa all'atto di matrimonio celebrato con rito religioso è di esclusiva
competenza dei tribunali ecclesiastici. Sotto il profilo religioso, infatti,
l'ordinamento italiano non ha alcuna rilevanza, potendo interviene solamente
l'autorità ecclesiastica e solamente per ipotesi di nullità (il diritto canonico non
prevede, infatti, gli istituti della separazione o del divorzio).
II. Matrimonio contratto solo con rito civile In questo caso, il matrimonioè assoggettato alle regole espressamente previste dal codice civile e dalle leggi
speciali e non rivestirà alcun rilievo in ambito religioso.L'autorità competente a
dirimere qualsiasi tipo di conflitto sorto sarà quella dei tribunali civili ordinari.
III. Matrimonio contratto con rito religioso e contestuale attribuzione
degli effetti civili (matrimonio concordatario) All'atto della matrimonio,è possibile attribuire efficacia civile alle nozze celebrate davanti ad un ministro di
culto cattolico. A seguito del Concordato stipulato con la Santa Sede nel 1929,
infatti, lo Stato italiano ha riconosciuto effetti civili al sacramento del matrimonio,
regolamentato dal diritto canonico . Con gli Accordi di Villa Madama del 1984,
l'autorità ecclesiastica e lo Stato italiano hanno rafforzato e precisato il contenuto
del Concordato e gli accordi assunti sono stati resi esecutivi con la legge di ratifica
n. 121/1985. Senza dover necessariamente celebrare due diversi riti, pertanto,
sarà possibile celebrare il matrimonio con rito religioso ed ottenere che lo stesso
assuma effetti giuridicamente rilevanti nell'ordinamento italiano.
Perché ciò avvenga:
il ministro di culto cattolico deve dare lettura ai nubendi degli articoli del codice
civile relativi ai diritti ed obblighi dei coniugi,
devono essere redatti due originali dell'atto di matrimonio,
l'atto di matrimonio deve essere trascritto nei registri dello stato civile.
Tale ultimo adempimento è quello che riveste maggior rilievo, poiché, in difetto, il
vincolo matrimoniale sarà valido, ma rivestirà efficacia solo in ambito religioso. La
trascrizione del matrimonio religioso nei registri dello stato civile ha quindi
efficacia costitutiva, ma gli effetti civili del matrimonio retroagiscono al giorno
della celebrazione e non dal momento dell'effettiva trascrizione. Vi sono inoltre
dei casi specifici espressamente previsti dagli Accordi di Villa Madama che non
permettono la trascrivibilità del matrimonio contratto con rito canonico. Qualora
la trascrizione non sia stata richiesta all'atto del matrimonio, sarà sempre
possibile far luogo alla trascrizione tardiva del matrimonio. Nel caso sussistano
impedimenti che comportino l'invalidità del vincolo in ambito religioso (stante la
diversità di disciplina), affinché il provvedimento emesso dalle autorità canoniche
ottenga efficacia nell'ordinamento italiano, sarà necessario il vaglio ed il controllo
della Corte di Appello civile, dovrà renderlo efficace ed esecutivo con sentenza.
Relativamente al matrimonio concordatario trascritto, inoltre, l'ordinamento
italiano ha giurisdizione per ciò che attiene la separazione e lo scioglimento del
vincolo. Nessun provvedimento dell'autorità italiana produce comunque
conseguenze nell'ordinamento canonico, restando, per esso, il vincolo
matrimoniale costituito, indissolubile. Si tratta infatti di competenze concorrenti
che operano su piani diversi. |